Art. 6.

      1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 292 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

      «2-quater. L'ordinanza non può riprodurre il contenuto di intercettazioni telefoniche. Se le stesse costituiscono indizi gravi il giudice ne indica soltanto la rilevanza e tutti gli elementi necessari per la loro individuazione negli atti del processo».

 

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